Relazione su PDLN n. 16 Furio Honsell su certificato di nascita figli di soggetti stranieri

Relazione su PDLN n. 16 Furio Honsell su certificato di nascita figli di soggetti stranieri

Questa Proposta di Legge Nazionale, presentata il 7 aprile 2022 e firmata da ben diciannove Consiglieri regionali, a cui altri due intenderebbero aggiungersi, è volta a ristabilire a pieno titolo a livello legislativo il diritto alla registrazione di nascita per ogni bambino nato in Italia. Questo diritto era assicurato dal Comma 2 dell’articolo 6 del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, emanato ai sensi della Legge 40/1998 c.d. Turco-Napolitano. Tale diritto fu però azzerato dall’introduzione della lettera g) Comma 22 dell’art. 1 della Legge 94 del 15 luglio 2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Tale nuovo comma prevede infatti l’esibizione da parte dei genitori del permesso di soggiorno per depositare la dichiarazione di nascita e il riconoscimento di filiazione e dunque esclude di fatto il diritto ad un neonato ad avere un nome se i suoi genitori non sono regolari. La modifica del 2009 fa pertanto ricadere su una persona innocente responsabilità di altri.

Va detto, che in data 7 agosto 2009, ovvero un giorno prima dell’entrata in vigore della L.94/2009 in modo molto cursorio, indiretto e sfuggente, con la circolare interpretativa n. 19 del Ministero dell’Interno, questo requisito fu eliminato. Tale circolare si è però rivelata priva della forza necessaria a dare certezza giuridica a queste fattispecie in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, vista la gerarchia delle fonti, oltre ad essere ovviamente insufficiente a convincere i migranti irregolari a riconoscere i propri figli per non rischiare l’espulsione o altre gravi forme di penalizzazione.

Appare quindi gravissimo che, per questo stato di cose, l’Italia non abbia ancora raggiunto sul piano legislativo il Target 16.9 dell’Obiettivo 16[1] dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, ovvero “Entro il 2030, fornire l’identità giuridica per tutti, compresa la registrazione delle nascite”. Garantire il diritto di registrazione alla nascita, e quindi del nome, è norma di civiltà. Per capire fino in fondo l’importanza della norma attualmente abrogata è sufficiente riflettere sulla circostanza che tutti i servizi di sostegno alla persona si fondano sulla premessa che questa possa essere rintracciata e ne possano essere verificati i bisogni; tuttavia, senza una certificazione di nascita, una persona è semplicemente considerata «giuridicamente inesistente». Inoltre lo stesso Codice civile all’art. 1 recita che “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”. E l’Art. 22 della Costituzione ne sancisce in modo incontrovertibile il valore: “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”. Va rilevato altresì che l’Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, New York 20 novembre 1989) aveva ratificato una convenzione internazionale in assoluta contraddizione con l’art 1 comma 22 della Legge 94/2009.

La presente Proposta di Legge Nazionale vuole, dunque, ripristinare la norma abrogata nel 2009, riconoscendo così, tra le altre cose, il diritto dei bambini ad avere una certificazione anagrafica anche quando i genitori siano migranti privi del permesso di soggiorno. Riteniamo, infatti, che la certificazione anagrafica, al pari di tutti gli atti di stato civile e dei provvedimenti inerenti all’accesso ai pubblici servizi, debba essere considerata comunque un diritto fondamentale e inviolabile, che deve prescindere dalla condizione di irregolarità dei propri genitori, come peraltro richiede la stessa Agenda 2030 che individua proprio nel rispetto dei diritti fondamentali una delle condizioni per lo sviluppo sostenibile.

Con questa PDLN si intende ripristinare una norma di civiltà. Basti pensare a quanti italiani, tra gli anni sessanta e settanta, hanno dovuto trovare dolorose soluzioni, scegliendo tra clandestinità e separazione, a causa del fatto che lavorando come stagionali all’estero, non poterono riconoscere i propri figli, né tenerli con loro in base alle leggi allora vigenti nel Paese di destinazione. Si tratta del fenomeno dei cosiddetti «bambini nascosti» o «bambini clandestini», cioè di bambini talvolta lasciati ai nonni in Italia anche per lunghissimi periodi, costretti a vedere i propri genitori solo una o due volte l’anno oppure, più spesso, semplicemente nascosti dai propri genitori, al fine di evitare la separazione, con la grave conseguenza di essere privati di ogni diritto nel Paese di destinazione.

Sono numerosi i motivi per i quali si è ritenuto importante che il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia faccia propria una Proposta di Legge Nazionale sulla tematica dei bambini invisibili. In primo luogo vi è una forte sensibilità da parte di varie personalità, associazioni e realtà culturali ed educative in regione sul tema dei diritti civili. Cito solo a titolo d’esempio, Augusta De Piero (prima vice-presidente donna del Consiglio Regionale della VI legislatura) che ha promosso numerose campagne, l’Università di Udine che cura il portale equal sul diritto antidiscriminatorio presso il Dipartimento di Scienza giuridiche, Rete Dasi, Movimento Focolarini FVG, Gruppo FVG – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni ecc.. Questo stesso Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità nella seduta N° 97 del 01/10/2019, la Mozione 92 dal titolo “Ottenimento del certificato di nascita per figli nati in Italia da persone non comunitarie irregolari”, e successivamente l’Ordine de Giorno n. 106 dal titolo “Attivazione di attività di informazione rivolte agli EE. LL e alla cittadinanza su riconoscimento dell’integrale esistenza giuridica di ogni soggetto nato in FVG” in sede di approvazione della lr. 26/2020 “Legge di Stabilità 2021”, che prevede l’impegno dell’amministrazione regionale a realizzare una campagna informativa rivolta agli Enti Locali per promuovere l’applicazione della circolare interpretativa n. 19/2009 del Ministero dell’Interno riferita alla legge 15 luglio 2009, n. 94. Inoltre per la posizione geografica che riveste, il Friuli Venezia Giulia ha sempre svolto un ruolo importante nei processi migratori che vedono come meta l’Italia, sia relativamente alla cosiddetta “rotta balcanica” che più recentemente in occasione degli eventi bellici in Ucraina. Il Friuli Venezia Giulia è la regione presso la quale la maggior parte dei migranti dal Kossovo, dalla Siria, dall’Afghanistan, dal Pakistan, presenta la richiesta di asilo. Molto alto è anche il numero di lavori stranieri temporanei in questa regione ad esempio a Monfalcone ed in altri centri industriali. Infine da decenni vi è stato un flusso e una presenza costante di parecchie centinaia di Minori Stranieri non Accompagnati in Friuli Venezia Giulia e quindi vi è un forte impegno sulle problematiche relative al loro inserimento raggiunta la maggiore età. La nostra Regione è dunque più esposta di molte altre regioni italiane ai rischi di mancate registrazioni alla nascita.

Nel corso del dibattito in Commissione raccogliendo le sollecitazioni del Consigliere Calligaris, al fine di rendere più esplicito il senso di questa PDLN abbiamo proposto un emendamento modificativo che circoscrive, in modo più esplicito rispetto al precedente testo, l’obiettivo della PDLN 16. Il nuovo testo della PDLN 16 proposto e votato da tutti i sottoscrittori recita così:

Art. 1 (Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 286/1998)

Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall’articolo 1 comma 1 della presente Proposta di Legge nazionale, è così interamente sostituito:

<<2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti alla registrazione della dichiarazione di nascita, alla filiazione, alla registrazione di matrimonio, all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero, comunque denominati.>>.

Si auspica l’approvazione della PDLN N.16 così emendata, il cui scopo è quello di rendere esplicita nella normativa nazionale quanto già riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sottoscritta dall’Italia e del Target 16.9 degli Obiettivi dell’ONU 2030 e dalle circolari interpretative del Ministero degli Interni.

Non mi rimane che chiudere questa relazione, che di fatto è un accorato appello, chiedendo a tutti i Consiglieri con il loro voto di fare propria la scritta che compariva sul muro della Scuola di Barbiana istituita da Don Milani “I care” e di riconoscersi in quella frase che spesso viene invocata da chi difende gli ultimi, come sarebbero i bambini privati del nome, “There is no them but there is only us.”.

[1] L’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 ONU ha per titolo PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE – Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.

Qui il testo della PDLN n. 16 così come fuoriuscita dalla Commissione 

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