Perché il titolo di questo DDL non è <<Modifiche alla L.R. 29 aprile 2009, N. 9 recante “Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”>> quando di questo trattano buona parte degli articoli come mi è stato fatto notare, sarcasticamente, dall’assessore in Commissione? È forse per dare maggiore enfasi a questo provvedimento, che ha un significato strategico nella politica propagandistica di questa maggioranza, mentre il parlare di mera “modifica” non avrebbe dato sufficiente visibilità sui social networks? O forse questo DDL, nel modificare tale legge, sottende invece un più sottile cambiamento nel paradigma della polizia locale, il cui controllo viene centralizzato in Regione a scapito dell’autonomia dei Comuni, come si evince da svariati articoli quali 6, 11, 15 e 16. Quanto sarebbe ironico tutto ciò nei confronti di quei Comuni che all’epoca delle UTI rifiutarono il coordinamento sovracomunale delle polizie locali, proprio perché si sarebbe indebolita la figura del “vigile di quartiere”, che adesso con l’Art. 6 viene addirittura azzerata! Probabilmente valgono entrambe queste interpretazioni nella scelta del titolo.
Certamente in questo DDL c’è la volontà di rileggere tutti i fenomeni sociali che stiamo vivendo esclusivamente sub specie di “controllo e sicurezza”. Con azioni negative e non con azioni positive. Ciò si concreta nell’irrobustimento degli articoli sugli addetti alla sicurezza sussidiaria quali gli steward (Art. 8), a cui si vanno ad affiancare una pletora di altre figure della cosiddetta sicurezza partecipata: i volontari per la sicurezza (Art.10), i gruppi di vicinato e i gruppi di cittadinanza attiva comunque denominati (Art. 11). (Riguardo a questi ultimi non posso esimermi dal sottolineare che la quasi cinquantenaria associazione Cittadinanzattiva, che “promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza” certamente non si riconoscerebbe in tale articolo. Tale dicitura è un autentico caso di domain-grabbing, si direbbe in gergo internet.)
Questa forte regimentazione della comunità in chiave di sicurezza è, a nostro avviso, molto preoccupante. Più volte in commissione l’Assessore ha portato l’esempio di gruppi FB sorti spontaneamente con lo scopo della sorveglianza e controllo del vicinato. Ronde di quartiere e altri gruppi nostalgici di un para-militarismo che speravamo superato, saranno certamente ancora più legittimati dall’Art. 11 del DDL a dare libero sfogo alla loro vocazione repressiva nei confronti dei propri vicini. Non v’è dubbio che il loro occhio vigile colpirà subito i concittadini con abitudini dissimili dalle loro, creando un clima di paura e diffidenza verso i “diversi” o verso chi non voglia omologarsi ad una logica autoritaria. Quanto renda ancora più pericolosa questa deriva è che il Sindaco sia completamente escluso dal processo di riconoscimento di questi gruppi. L’Art. 11 è secco, e recita così: “La Regione riconosce …come strumenti …dell’attività di prevenzione”. Ci sarà dunque un albo regionale delle associazioni di controllo e repressione del vicinato? Non ho ricevuto risposta. Auguri, Sindaci!
Inoltre gli Artt. 3 e 4 che istituiscono l’Osservatorio sulla Sicurezza nonché quelli successivi che definiscono i principi della sicurezza integrata ai sensi del D.L. 14/2017 e gli obiettivi generali del programma annuale della sicurezza delineano una concezione dello spirito di comunità, che rifiutiamo nel modo più netto. Il senso di comunità non si costruisce sulla diffidenza e il sospetto, su azioni negative, che sono alla base di tutte queste iniziative, bensì su azioni positive di solidarietà nel riconoscere chi è diverso da noi come vicino a noi. Clamorosi nel rappresentare questa visione mi sembrano alcuni commi dell’Art. 3 che definiscono i temi di cui si occupa l’osservatorio. Il comma 2 lettera b) recita così “valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo”. Ma come, mescola vittime e carnefici? Ma il problema dell’emarginazione è un problema sociale che va combattuto abbattendo le disparità, non è un problema di sicurezza! Altrettanto preoccupante è il comma 2 lettera e) che concerne il “monitoraggio del problema dell’immigrazione clandestina”. Ma tra tutti i problemi di illegalità che affliggono la nostra società che a nostro avviso sono in primo luogo l’infiltrazione mafiosa, il lavoro nero e l’evasione fiscale, si vuole mettere l’accento proprio su un fenomeno che ben sappiamo come marginale e legato alla problematica delle migrazioni e dei richiedenti asilo, che sono comunque riconosciuti dalla nostra Costituzione? E per giunta, si utilizza lo stesso lessico che è risuonato in quest’aula ai primi di agosto dalla bocca di quei facinorosi che, avendo sfondato i controlli degli ausiliari alla sicurezza del Consiglio, si proponevano con megafono e proclami come i nuovi paladini della sicurezza? Almeno per questione di rispetto istituzionale tale locuzione non andava usata nel testo di legge!
Circa l’osservatorio non posso non rilevare come l’ampia argomentazione contra speculas, che fu svolta dalla Giunta quando la proposi nella PDL per il contrasto ai fenomeni di solitudine, non sia stata applicata in questo caso e non siano stati nemmeno chiariti i costi le modalità di gestione delle figure di cui ci si intenda avvalere.
Un’ultima considerazione generale, in Commissione si è spesso parlato di “percezione di insicurezza”. A parte che dal VI secolo a.C. si diffida dalla “percezione” se questa non corrisponda alla “verità”, ma se dunque di verità si tratta allora questa Giunta ha forse fallito nell’assicurare quella sicurezza che fu il suo cavallo di battaglia elettorale? E se si fosse voluto affrontare proprio il “pregiudizio” di insicurezza, altre sarebbero state le misure da introdurre, volte a costituire una comunità più coesa, più aperta e fiduciosa. Non vi è dubbio infatti che questa propaganda sulla sicurezza martellante, amplifica proprio una percezione falsa, seminando paura e diffidenza. Amaramente si deve riconoscere che questo DDL lungi dal rasserenare il clima nelle nostre comunità, ponendo in risalto le iniziative autogestite di volontari per la sicurezza, di fatto alimenta la paura a tutto vantaggio di quei suoi imprenditori che avvelenano la nostra quotidianità.
Per tutti questi motivi in Commissione abbiamo votato contro questo DDL.
Non abbiamo ritenuto nemmeno corretto che non ci sia stata una trattazione ordinaria del DDL ovvero che non sia stata pianificata una pausa tra l’illustrazione del provvedimento legislativo e l’espressione del parere. A nostro avviso dovrebbe essere assicurato di prassi uno spazio per le audizioni. Le audizioni servono ai legislatori per comprendere le motivazioni dei portatori di interesse, anche quando magari possono aver già espresso un parere positivo. L’osservazione più volte ribadita dall’Assessore che il CAL si era già espresso positivamente non ha nessun rilievo, infatti, sull’eventuale audizione del presidente del CAL stesso. Le audizioni sono momenti di approfondimento per i legislatori attraverso il dialogo. Ribadiamo quindi con forza che si possa al più presto ritornare ad una procedura ordinaria nella trattazione dei provvedimenti legislativi.
Con il consueto spirito costruttivo cercheremo di offrire dei contributi.
Il primo è volto a chiarire cosa si dovrebbe intendere a nostro avviso per sicurezza integrata. Il nodo è l’Art.6. La sicurezza è integrata se gli interventi definiti nel programma si coordinano e si integrano con le politiche regionali in materia di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell’emarginazione sociale, riqualificazione urbana e del territorio, vigilanza urbanistica e del demanio, protezione civile e tutela dell’ambiente nonché prevenzione dei disastri naturali e incendi, formazione professionale, e politiche attive del lavoro e rapporto con gli enti locali. Così hanno interpretato il D.L. 14/2017 altre regioni alle quali avremmo dovuto ispirarci. Sicurezza integrata significa infatti sviluppare progetti integrati a cominciare dalle direzioni regionali, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Non si integra invece irreggimentando sotto l’egida della polizia locale ogni sorta di gruppo o gruppuscolo che se ne autonomini custode.
Proprio il tema della programmazione e dei regolamenti ci conduce ad un’altra questione che deve essere sistematicamente ribadita in Consiglio a suon di emendamenti di questi tempi. La Giunta non può richiedere deleghe in bianco. Regolamenti e programmi vanno emanati sentita la Commissione competente. E questo il caso degli Artt. 15 e 16. Addirittura all’Art. 31, tale passaggio previsto nell’Art. 25 della vecchia L.R. 9/2009 è stato abolito. Con lo stesso spirito ogni programma, e in primis quelli dell’Art. 6, andrebbe rendicontato rispetto ad indicatori di risultato reali e non “percepiti”.
Intendiamo proporre emendamenti abrogativi e la riformulazione di altri articoli cercando di far emergere il significato di “integrazione” sopra delineato. In particolare intendiamo puntare sulla mediazione sociale come strumento per il superamento dei conflitti e su programmi che prevedano azioni positive di carattere sociale e non meramente negative. Introdurremo anche precise garanzie che dovranno soddisfare tutti coloro che verranno reclutati nelle varie forme di sicurezza partecipata. Il tema della sicurezza sui social network e dei social come veicolo di odio sembra piuttosto sottovalutato. Cercheremo di provvedere. Analogamente proporremo di reintrodurre esplicitamente i riferimenti alla privacy nella costruzione della banca dati delle telecamere.
Infine rileviamo come molte siano le situazioni nelle quali il controllo della polizia locale sembra indebolirsi e sfuggire ai sindaci, intendiamo restituire forza a tale controllo.
In conclusione confermiamo la valutazione molto negativa su questa norma già espressa in Commissione.
Il testo del Disegno di Legge 125 fuoriuscito dalla Commissione