VISTO il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” detto anche “Decreto Sicurezza” che contiene disposizioni urgenti in materia di rilascio di permessi temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza.
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 su immigrazione e sicurezza, approvato in seguito nelle opportune sedi parlamentari col voto favorevole dei senatori del Movimento 5 Stelle e della Lega.
RICORDATO che:
– il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 4 ottobre ha firmato il decreto con preciso richiamo: “Avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se espressamente richiamati nel testo normativo, e in particolare, quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia”;
– che la VI commissione del Consiglio superiore della Magistratura ha espresso un parere di incostituzionalità per la parte del Decreto che si occupa di migranti e richiedenti asilo.
CONSIDERATO che:
– il dato relativo ai migranti sbarcati è stato nel 2016 di 144.574, nel 2017 di 108.538 e nel 2018 (al 12 ottobre) di 21.426, confermando un trend in calo che dunque non evidenzia la necessità di misure straordinarie;
– nella Relazione sul funzionamento del Sistema di Accoglienza presentata alla Camera dei Deputati lo scorso 14 agosto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini definiva il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) “un ponte necessario all’inclusione”;
– il decreto suddetto trasforma l’accoglienza nelle reti SPRAR (l’unico strumento di accoglienza che coinvolge le amministrazioni locali), prevedendola solamente per i titolari di protezione internazionale e per i minori non accompagnati e questa scelta indirizza il sistema di 2 accoglienza verso i grandi centri (CARA, CAS), sovradimensionati e spesso relegati in luoghi isolati, sfavorendo quel processo d’inclusione sociale che dovrebbe essere elemento portante di una strategia di integrazione che vada a vantaggio sia dei richiedenti asilo che delle comunità ospitanti; – la prima disposizione del Decreto prevede l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. Il presente articolo, apportando modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valevole per due anni e convertibile in lavoro;
– l’impossibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe prevista dal Decreto Sicurezza impedisce loro di accedere a servizi basilari come la sanità, creando oggettivamente un rischio per la salute pubblica; e che, inoltre, l’esclusione dal registro anagrafico, impedendo l’accesso alla residenza e il rilascio della carta d’identità, esclude la possibilità di essere beneficiari di un contratto di lavoro, favorendo l’emersione del lavoro nero e dell’illegalità in generale che genera problemi di pubblica sicurezza all’interno delle comunità;
– i minori stranieri non accompagnati rischiano, al compimento del 18° anno di età, di uscire dai percorsi di accoglienza e di finire in strada o, alternativamente, di richiedere il prosieguo amministrativo con rette a totale carico del comune, fino al compimento del 21° anno di età;
– l’ANCI (Associazione Nazione Comuni Italiani) ha stimato in 280 milioni di Euro i costi amministrativi conseguenza diretta del decreto sicurezza che ricadranno su Servizi Sociali e Sanitari territoriali e dei Comuni, per l’assistenza ai soggetti vulnerabili, oggi a carico del sistema nazionale;
CONSIDERATO che il Decreto Legge in oggetto:
– elimina la possibilità per le commissioni territoriali e per il Questore di valutare la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario e dei seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, abrogando, di fatto, l’istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introducendo una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare; – estende il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per rimpatrio da 90 a 180 giorni;
– elimina gli sportelli comunali che forniscono attività informative, di supporto e di assistenza agli stranieri che intendano accedere ai programmi di rimpatrio volontario assistito; – indirizza l’accoglienza verso centri sovradimensionati, riservando l’accoglienza nel sistema SPRAR ai soli titolari di protezione e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo di fatto i richiedenti asilo;
– esclude la possibilità ai detentori di permesso di soggiorno attraverso richiesta di asilo l’iscrizione all’anagrafe dei residenti; – estende la lista dei reati che comportano la revoca o il diniego della protezione internazionale e dello status di rifugiato;
RITENUTO che:
– abolire la protezione umanitaria e sostituirla con il permesso di soggiorno per motivi speciali aumenterà i contenziosi giudiziari, atteso che la disposizione che lo prevede contrasta con i principi di cui all’articolo 10 della Costituzione italiana, e accrescerà le presenze di irregolari sul territorio;
– vengano vanificati gli sforzi fatti da tutti quei Comuni d’Italia che, attuando nei propri territori la rete SPRAR, hanno fornito un notevole contributo per assicurare un’equa distribuzione sostenibile su tutto il territorio nazionale, evitando che fosse per lo più concentrato nelle grandi aree urbane;
– il trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo nei Centri di permanenza per il rimpatrio non può diventare di fatto la norma e non può andare oltre le esigenze della prima identificazione; e che, considerata l’oggettiva difficoltà di effettuare rimpatri volontari e l’assenza di ulteriori accordi con i paesi di origine, i richiedenti asilo trattenuti nei CPR, al termine dei 180 giorni, rimarrebbero in Italia senza avere diritti e questo potrebbe favorire marginalità estreme, disoccupazione e illegalità;
– l’estensione dell’elenco di reati che comportano la sospensione della domanda d’asilo e causano l’espulsione immediata, con l’inserimento tra gli altri di oltraggio a pubblico ufficiale, contrasti con il principio secondo cui ciascun individuo ha diritto a ricorrere in sede giurisdizionale contro un provvedimento giudiziario in ogni ordine e grado. La Carta costituzionale contempla infatti la “presunzione d’innocenza” fino al terzo grado di giudizio;
– viene leso il diritto dei richiedenti asilo effettivamente soggiornanti in un territorio ad essere iscritti all’anagrafe di un determinato comune (o municipalità);
– il decreto così come articolato, per la parte relativa alla nuova regolamentazione della condizione degli immigrati comporterà per gli amministratori locali notevoli disagi sia di ordine finanziario che in materia di sicurezza pubblica;
Tutto ciò premesso
impegna la Giunta regionale: 1) ad inviare la presente mozione alla Presidenza della Repubblica, al Governo, ai parlamentari del territorio, invitandoli a considerare gli esiti positivi dei percorsi avviati e ad analizzare con maggiore dettaglio l’impatto negativo del Decreto; 2) a richiedere al Governo di istituire un tavolo di concertazione con l’ANCI al fine di valutare la modifica della normativa in essere, tenuto conto delle ricadute concrete sulle realtà locali, in termini economici, sociali e rispetto alla sicurezza dei territori; 3) a chiedere al Ministro dell’Interno, al Governo nazionale e al Parlamento italiano, attraverso nuove misure di legge, di ampliare l’accoglienza SPRAR o istituire un nuovo sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, a controllo diretto delle Amministrazioni locali, in modo da garantire, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, un utilizzo trasparente dei fondi ed interventi di “accoglienza integrata” che superino la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di formazione ed inserimento lavorativo e socio-economico; 4) a chiedere al Ministro dell’Interno, al Governo nazionale e al Parlamento italiano di presentare nuove misure di legge che contemplino la possibilità per tutti i Sindaci dei Comuni d’Italia, in quanto garanti dell’ordine e della sicurezza pubblica, di conoscere con certezza il numero dei richiedenti asilo effettivamente presenti sul proprio territorio, attraverso l’iscrizione all’anagrafe.
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