Ecco un altro DDL che, sotto la veste apparentemente innocua di una legge di manutenzione, nasconde alcune pericolose insidie che voglio evidenziare con questa relazione di minoranza. Lo scopo di questo DDL, dichiarato quasi minimizzandone la portata, è l’intenzione di inserire all’interno delle disposizioni della pre-esistente L.R. 42/1996 le aree della rete ecologica europea Natura 2000, e semplificare la governance e le modalità operative degli attuali organi gestori di parchi, riserve e biotopi. Ricordo che fu la L.R. 7/2008 all’Art. 6 a recepire la direttiva europea 92/43/CEE realizzando la Rete Natura 2000, ma ancora nel NaDEFR 2021 si dichiarava “Sono avanzate sia le attività relative alla misura 7, sottomisura 7.1, sotto intervento 7.1.1. “Stesura e aggiornamento dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000””, giocando sull’ambiguità della parola “avanzate”.
Nessuno di questi passaggi è però scontato! Non a caso il Comitato Tecnico Scientifico previsto dalla stessa L.R. 42/1996, nonché tutte le principali associazioni ambientaliste WWF, LIPU, LAV, LAC e in buona sostanza anche LegAmbiente, invitano il legislatore, nelle memorie che ci sono state inviate, a non affrettarsi a portare in approvazione questa norma ma a “continuare il processo di consultazione con tutti i portatori di interesse”, al fine di “varare una riforma condivisa, di più ampio respiro e con obiettivi chiari alla luce anche dell’emergenza climatica”. Non mettiamo certamente in discussione la buona fede di chi propone queste norma, e dicendo questo non vogliamo suonare come Antony, nel Julius Caesar di Shakespeare. “Here under leave of Brutus and the rest – For Brutus is an honourable man; So are they all, all honourable men – Come I to speak in Caesar’s funeral.”, ma la complessità della tematica, lo scarso approfondimento di alcuni concetti e di alcuni passaggi manifestato nelle audizioni ed emerso nel dibattito, suggerirebbero maggiore prudenza. C’è il dubbio legittimo che queste norme possano avere impatti piuttosto negativi e certamente imprevedibili, dei quali nemmeno gli estensori della norma sono forse ancora consapevoli.
La formula stessa scelta dalla Giunta per questo DDL non è quella di una “legge quadro” come sarebbe stato necessario per un passaggio così importante in questo momento storico, ma quella della consueta “alluvione” di emendamenti ad una serie di norme pre-esisenti. Costringe chi la legge a una “caccia ai rimandi”, all’inseguimento di norme, per capire l’effetto che fa aldilà dell’intarsio normativo, rendendo il DDL 144 spesso opaco, se non addirittura confuso. Sconcerta davvero rilevare che tutti, ma proprio tutti, i sottotitoli degli articoli del DDL 144 non parlano mai del merito della norma, ma solo del riferimento normativo che vanno a modificare, quasi l’estensore volesse spendere poco nel mandare un telegramma o preferisse scrivere il suo algoritmo in linguaggio Assembler piuttosto che in un linguaggio ad alto livello, se si vuole usare una metafora informatica. Questo tipo di formulazioni generano colpevoli confusioni, come è puntualmente avvenuto in commissione, in coloro che pensano più alle conseguenze delle norme che alla loro collocazione nel corpus normativo. In verità, dovrebbero essere proibiti gli articoli che si limitano a sostituire delle parole di un altro articolo senza riportarlo in toto. Si ha quindi la sensazione che questo DDL sia stato preparato sotto questa forma, per fare più in fretta, forse per rispettare le previsioni di un qualche piano esecutivo di gestione per poter valorizzare la legge nei meccanismi di premialità del 2021.
In questo contesto procedo ad illustrare gli aspetti potenzialmente più critici lasciando alla presentazione degli emendamenti ulteriori osservazioni.
Già all’Art. 1 che modifica l’Art. 1 della L.R. 42/1996 si delinea il primo grave rischio. Si introduce <<l’uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili>>. Ma non si chiarisce cosa si intenda con ciò. Un articolo recante le definizioni, come raccomanderebbe il principio della “better regulation” tanto presente sulla bocca di tanti in questo Consiglio, sarebbe stato qui indispensabile, anche alla luce delle recenti previsioni di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali, come adesso previsto dall’Art. 31 bis della L.R.21/2016 in quanto è stato modificato dalla L.R.6/2019. C’è sempre un rischio che le note prodotte dalle canne d’organo urbanistiche e ambientali stonino!
L’Art. 5, che modifica l’Art. 6 della L.R. 42/1996 è esemplare nella difficoltà di coglierne l’impatto, anche per la sua curiosa formulazione che sostituisce la frase “costituisce variante” con “ha valore di variante” e che rimuove il riferimento politico al Presidente della Giunta, introducendo un parere vincolante di un “servizio competente”.
L’Art. 6, che modifica l’Art. 8 della L.R. 42/1996 vede poi la riduzione della componente scientifica nel CTS con una conseguente predominanza di dirigenti regionali. La complessità delle tematiche e la specializzazione ormai in tutti i settori, suggerirebbe l’opposto, ovvero l’aumento del numero di gli scienziati e tecnici. Troppo semplicistico e deresponsabilizzante ci sembra la previsione di chiamare di volta in volta esperti esterni. Inoltre si sarebbe dovuto rendere “vincolanti” oltreché “obbligatori” i pareri del CTS. Garantire un pluralismo di vedute è indispensabile quando si trattano sistemi complessi.
Riferendomi anche a quanto segnalato sopra, ma sempre in tema di deficit di collegialità e pluralismo nella gestione, sembra clamoroso l’Art. 18, che porta lo, straordinariamente espressivo, sottotitolo: “Inserimento dell’Art. 22 bis nella L.R.42/1996”. Ebbene riguarda i compiti della costituenda Giunta nell’amministrazione dei parchi. Penso sia pericoloso semplificare troppo la governance degli enti gestori dei parchi, delegando tante scelte ad un ristretto numero di soggetti (3). Con questo ed altri articoli si riduce infatti ulteriormente la rappresentanza dei portatori di interesse. Penso qui, soprattutto a quelle tante aree nella nostra regione, come il Carso, che presentano forme di “usi civici”, “vicinie”, “jus srenje”, “comunelle” ovvero forme di proprietà collettiva ai sensi della L. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi). Queste sono forme alternative alla proprietà privata o demanio pubblico, e introducono un concetto di proprietà collettiva i cui valori sono gli unici che possono combattere la cosiddetta “Tragedy of the Commons” (la tragedia dei beni comuni) che è la principale causa dell’emergenza climatica e ambientale che stiamo vivendo. Siamo riusciti, come Open Sinistra FVG in Commissione, a convincere l’Assessore a non abrogare l’Art. 55 e poi anche l’Art. 56 della L.R. 42/1996. Ritenevamo tali abrogazioni pericolose proprio a causa della ipersemplificazione unilaterale che avrebbero introdotto nella gestione di tali patrimoni ambientali. Trattate alla stregua delle altre aree Natura 2000, queste aree non avrebbero avuto nel loro sistema di gestione alcune rappresentanza dei legittimi proprietari dei domini collettivi. In questi contesti andrebbe garantita una governance diversa, plurale, che possa essere modello anche per altre aree che non possono vantare questa importante tradizione storica.
Sono molti gli articoli cosiddetti di semplificazione, ma dubito che gli ecosistemi complessi possano essere gestiti efficacemente cortocircuitando il momento dell’ascolto.
Come si è detto, l’incorporamento dei siti Natura 2000 ha lasciato molti vuoti amministrativi. Lo stesso CTS fa notare come il Piano di Conservazione e Sviluppo regionale potrebbe non essere coerente con le modalità di gestione delle aree Natura 2000. “I documenti e i piani di gestione delle nostre aree protette presentano un mosaico di situazioni critiche: chi deve prevalere? Secondo quali modalità?” scrivono. La gestione di aree costiere e lagunari, della foce dell’Isonzo, del Carso, di svariate aree montane interessate da attività militari, attività agricole impattanti, attività motoristiche di fatto illegali, sono tutte in qualche misura coinvolte in questi passaggi normativi, ma le conseguenze non sembrano essere state valutate appieno. “I comuni di piccola dimensione difficilmente hanno capacità amministrativa e di proposizione, competenza e capacità di filtro con i portatori di interesse,” dichiarano le associazioni e noi condividiamo la preoccupazione.
L’Art. 61, che modifica l’Art. 6 della 7/2008, introduce ulteriori previsioni stabilite con deliberazioni della Giunta Regionale nella gestione delle aree Natura 2000. Ci sarebbe davvero bisogno di una legge quadro, altrimenti diventa un rompicapo capire l’iter delle varie procedure. Ci si chiede se il rompicapo sia stato risolto da qualcuno?
Più esponenti delle associazioni audite sottolineano la necessità, alla luce dei rapidi mutamenti di ecosistemi a cui andremo tragicamente incontro (per l’ostinazione nel non limitare l’uso di combustibili fossili, anzi incentivandoli come sciaguratamente fa la nostra Regione), di non porre vincoli troppo rigidi sui perimetri delle aree Natura 2000. Inoltre se si intende davvero tutelare qualcosa non va solamente incrementata la connessione amministrativo-burocratica tra aree protette e aree Natura 2000. La connessione appropriata sarebbe quella ambientale che possa istituire dei corridoi ecologici a salvaguardia della biodiversità. “Non solo una rete di organi di gestione, ma una vera rete ecologica”.
Stupisce infine che in questa legge non si tratti mai delle tematiche ambientali che sono diventate così urgenti in questi ultimi anni. Non è mai nominata la Tempesta Vaia o l’emergenza bostrico. Entrambi sono dovuti al riscaldamento globale. Ma in questa norma non se ne parla. Questo è il difetto delle leggi di manutenzione: sono provvedimenti a traino di decisioni prese altrove e non ricomprendono proposte attente e rispettose delle specificità locali. La gestione del patrimonio ambientale deve essere fatta invece con un’attenzione particolare alle specificità e all’attualità. Tutto ciò è reso ancora più pericoloso dal fatto che in questa legge manchi un’azione di monitoraggio e di miglioramento continuo. Gli ecosistemi non sono rigidi ma sono processi che si evolvono. Stupisce infatti che nell’art. 3 del DDL 144, che porta l’eloquente sottotitolo (Modifiche all’art. 3 della L.R. 42/1996) sia abrogato proprio il comma 3 che prevede un monitoraggio evidence-based delle azioni di conservazione e sviluppo. Queste attività avrebbero dovuto essere incrementate e non cancellate. L’approccio sperimentale è essenziale nella gestione. Come già evidenziato, questo DDL anche in questo caso rivela una visione troppo rigida.
Infine ha destato molta delusione il voto contrario della maggioranza sull’introduzione dell’Art. 52 bis proposto dai Consiglieri Santoro e Moretti, che ho chiesto di sottoscrivere, che prevede l’istituzione della Riserva naturale della Val D’Arzino. Quell’emendamento non solamente risponderebbe ad una imponente raccolta di firme per la tutela di una delle ultime aree di mountain wilderness italiane, ma darebbe forti strumenti di gestione agli amministratori locali per valorizzare tale area in chiave turistica senza i rischi che possa venire surrettiziamente distrutta proprio dall’ambiguo concetto di turismo eco-compatibile della presente legge.
Come Open Sinistra FVG ci siamo astenuti in Commissione, apprezzando la disponibilità dell’Assessore al dialogo, come in relazione all’emendamento che ha permesso di conservare l’Art. 55 della L.R. 42/1996. Con spirito costruttivo proporremo emendamenti e ordini del giorno per esplicitare i quattro temi che questa legge sembra aver sottovalutato: complessità del mosaico territoriale della nostra regione, partecipazione di tutti i portatori di interesse, flessibilità nel gestire in modo dinamico il patrimonio ambientale attraverso monitoraggi, predisposizione di interventi per mitigare gli effetti del riscaldamento globale e della modifica del regime pluviometrico. Qualora non venissero recepiti questi punti, saremo costretti a non votare favorevolmente al presente DDL.
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